Scopo

In base agli statuti della fondazione, merita l’onorificenza non semplicemente chi salva la vita a qualcun altro, ma chi compie quest’azione mostrando «particolare eroicità». Con il suo gesto il salvatore di vite umane mette gravemente a repentaglio la propria incolumità per salvare la vita di un’altra persona. I salvataggi che non richiedono particolare coraggio e che sono un dovere scontato di tutti verso il prossimo non sono quindi premiati dalla fondazione. La fondazione assegna un sostegno economico una tantum o continuativo a un salvatore di vite umane o – se durante il salvataggio questi perde la vita – ai suoi familiari.

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I salvataggi

Nella definizione dello scopo della fondazione, Andrew Carnegie si ispirò all’alto numero di salvataggi nelle catastrofi delle miniere negli USA e in Gran Bretagna, caratterizzate da un elevato pericolo di morte per chi salva la vita. In Svizzera queste imprese di salvataggio sotto terra sono praticamente sconosciute, se non nella letteratura. Perciò i casi di salvataggio segnalati alla fondazione sono di altro tipo: «salvataggio dall’acqua, da edifici in fiamme, da locali saturi di gas tossici, da tori inferociti, cavalli imbizzarriti, dal sopraggiungere di un treno.»

I cambiamenti in ambito politico, sociale e ambientale hanno un inevitabile impatto sul tipo di salvataggio. Oggi i casi di salvataggio sono così ripartiti:

40% dall’acqua
30% dal traffico stradale
20% da edifici o veicoli in fiamme
10% da un’ampia gamma di salvataggi in montagna e da azioni criminali.

I sostegni economici

La fondazione riconosce sostegni economici sotto forma di compenso in denaro una tantum o continuativo, ossia come pensione. Nell’assegnazione si considerano le disposizioni del fondatore, secondo cui una pensione concessa dalla fondazione non può in nessun caso essere tagliata o soppressa, neppure qualora il beneficiario percepisca contemporaneamente altre rendite.

A questa forma di riconoscimento venne attribuita una certa importanza fino alla fine degli anni 50, perché in quegli anni il sistema svizzero di sicurezza sociale era appena in via di definizione.

L’atto di fondazione stabilisce inoltre che in via eccezionale le eccedenze dei redditi da capitale possano essere impiegate per il sostegno alle vittime di catastrofi naturali.