La fondazione riconosce sostegni economici sotto forma
di compenso in denaro una tantum o continuativo, ossia come pensione.
Nell'assegnazione si considerano le disposizioni del fondatore, secondo
cui una pensione concessa dalla fondazione non può in nessun caso essere
tagliata o soppressa, neppure qualora il beneficiario percepisca contemporaneamente
altre rendite.
A questa forma di riconoscimento venne attribuita
una certa importanza fino alla fine degli anni 50, perché in quegli
anni il sistema svizzero di sicurezza sociale era appena in via di
definizione.
L'atto di fondazione stabilisce inoltre che in via
eccezionale le eccedenze dei redditi da capitale possano essere impiegate
per il sostegno alle vittime di catastrofi naturali.